Interventi sugli impianti termici
Gli interventi di controllo e manutenzione sugli impianti termici devono essere eseguiti a regola d'arte, da operatori abilitati, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni ha inoltre l'obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle relative schede del libretto di impianto.
Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?
Il responsabile dellâimpianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità , ai sensi dellâart. 7 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. e dellâart. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come "l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o lâamministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche".
Fonte: Ministero dello sviluppo economico